Obbligo della comunicazione del domicilio digitale (PEC) agli Ordini
7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.
"In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio."
E' possibile usufruire della convenzione stipulata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici con ARUBA
In caso di necessità la Segreteria dell’Ordine (019826427) si adopererà a dare supporto nelle procedure di attivazione.
Si evidenzia che la casella PEC deve necessariamente essere associata ad una persona fisica. Ne discende che, nel caso di esercizio della professione in forme associative con altri colleghi, ogni professionista dovrà provvedere per sé e sarà responsabile unicamente della casella PEC intestata a suo nome.
La comunicazione del proprio domicilio digitale dovrà essere effettuata con sollecitudine inviando una PEC a